III conto energia: rilascio licenza UTF
Si segnala che dal 5 Aprile 2011 è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane un'informativa relativa alle procedure per il rilascio della licenza fiscale per l'esercizio di officina elettrica fotovoltaica, secondo quanto previsto dall'art. 53 del Testo Unico delle Accise (TUA) approvato dal Decreto legislativo n.504/1995 e successive modificazioni. In base alla suddetta circolare (prot. n. 39218):
Si segnala che l'Agenzia delle Dogane ha emesso il 5 aprile 2011 una circolare informativa (prot. n. 39218) relativa alle procedure per il rilascio della licenza fiscale per l'esercizio di officina elettrica fotovoltaica, secondo quanto previsto dall'art. 53 del Testo Unico delle Accise (TUA - DLgs 504/1995 e successive modificazioni).
In base alla nuova circolare:
- per gli impianti fotovoltaici soggetti all’obbligo di apertura di officina elettrica, nell'eventualità che non sia possibile procedere in tempi rapidi alla verifica tecnico-fiscale degli impianti, l'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane (UTF) dovrà rilasciare una licenza provvisoria sulla scorta degli elementi tecnici debitamente forniti a corredo della denuncia, previo versamento del diritto di licenza e previa acquisizione agli atti di specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
-
per gli impianti fotovoltaici in regime di cessione totale che hanno assolto gli obblighi fiscali ai fini della produzione di energia elettrica con la comunicazione di inizio attività (soggetti alla disciplina di cui all'art. 53-bis del TUA), l'Ufficio provvederà a fornire alla società interessata l'attestazione dell'avvenuta ricezione della predetta comunicazione con chiara indicazione della data di effettiva ricezione e censirà l'impianto nell'anagrafica accise con apposito codice ditta.
I suddetti documenti dovranno essere allegati alla richiesta di incentivazione trasmessa al GSE.
La circolare ribadisce inoltre che le denunce di attivazione di impianti fotovoltaici che cedono in rete l’energia prodotta e aventi solo consumi dovuti all'autoalimentazione degli inverter devono essere considerate alla stregua delle comunicazioni di cui al suddetto art. 53-bis del TUA, con i conseguenti adempimenti procedurali.
Le procedure di dettaglio da seguire sono riportate sul sito dell'Agenzia delle Dogane, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti: www.agenziadogane.it
Per prelevare il testo della circolare e dei suoi allegati: