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Verifiche obbligatorie di sistemi di protezione di interfaccia per impianti fotovoltaici in BT e MT

pubblicata il 17 gennaio 2017
Verifiche obbligatorie di sistemi di protezione di interfaccia per impianti fotovoltaici in BT e MT

La deliberazione AEEGSI 22 dicembre 2016 n. 786/2016/R/EEL ha definito le tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalle nuove edizioni delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21 relative ad inverter, sistemi di protezione di interfaccia e prove per i sistemi di accumulo.

La deliberazione (art. 2) definisce in particolare le scadenze per effettuare le verifiche periodiche con cassette prova relè dei sistemi di protezione di interfaccia per impianti fotovoltaici in bassa e media tensione riportate nella tabella sottostante, nel caso di impianti di potenza > 11,08 kW provvisti di protezione di interfaccia esterna agli inverter.

Il mancato rispetto di tali tempistiche, segnalato dal Gestore di rete con apposita comunicazione emessa entro un mese dalla scadenza, comporta la sospensione dell’erogazione degli incentivi e dei contributi per lo scambio sul posto o il ritiro dedicato dell’energia prodotta e immessa in rete.


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Verifica già effettuata Scadenza
Dal 01/08/2016
NO
Entro 5 anni da data di entrata in esercizio
01/07/2012 - 31/07/2016
SI
Entro 5 anni da precedente verifica documentata da inviare al Gestore di rete
NO
Ultima data tra 31/03/2018 e 5 anni dall’entrata in esercizio
01/01/2010 - 30/06/2012
SI
Ultima data tra 31/12/2017 e 5 anni da precedente verifica documentata da inviare al Gestore di rete

NO
Entro il 31/12/2017
Prima del 31/12/2009
SI
Ultima data tra 30/09/2017 e 5 anni da precedente verifica documentata da inviare al Gestore di rete
NO
Entro il 30/09/2017



Si segnala inoltre che la deliberazione (art. 1) prevede che nel caso di richieste di connessione di impianti di produzione da connettere in bassa tensione presentate dal 01/07/2017:
a) gli inverter e i sistemi di protezione di interfaccia e le relative dichiarazioni di conformità siano conformi alla nuova edizione della Norma CEI 0-21;
b) i sistemi di accumulo siano certificati con dichiarazione di conformità secondo le disposizioni previste dall’Allegato B bis della nuova edizione della Norma CEI 0-21.

Rimaniamo a disposizione per supportarvi nell’applicazione di tali norme e per la gestione delle comunicazioni richieste.