Impianti fotovoltaici - Cumulabilità tra incentivi GSE e "Tremonti Ambiente"
pubblicata il 04 dicembre 2017
Confermando quanto da noi sempre paventato, il GSE ha pubblicato la news del 22/11/2017, in cui viene ribadita la non cumulabilità tra l’agevolazione fiscale (detassazione ambientale) di cui alla legge 388/2000 e smi (Tremonti ambiente) e le tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici spettanti ai sensi dei DM 6 agosto 2010 (III Conto Energia), DM 5 maggio 2011 (IV Conto Energia) e DM 5 luglio 2012 (V Conto Energia).
La stessa news conferma la possibilità di cumulo tra detassazione ambientale e le tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica fotovoltaica per i DM 28 luglio 2005 (I Conto Energia) e DM 19 febbraio 2007 (II Conto Energia), nei limiti del 20% del costo dell’investimento.
Pertanto, in caso di avvenuta richiesta di agevolazione fiscale per impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del III, IV e V Conto Energia, per continuare a godere delle tariffe incentivanti è necessario che il Soggetto Responsabile rinunci al beneficio fiscale.
A tal fine, è necessario manifestare la volontà di rinuncia ai benefici fiscali all’Agenzia delle Entrate entro dodici mesi successivi alla pubblicazione della news del GSE, dando evidenza anche al GSE dell’avvenuta richiesta e quindi dell’effettiva rinuncia.
Per maggiori dettagli sulle motivazioni della posizione assunta dal GSE, si rimanda al testo della news: News GSE 22 novembre 2017
Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e per eventuale supporto tecnico-legale in contenziosi.
La stessa news conferma la possibilità di cumulo tra detassazione ambientale e le tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica fotovoltaica per i DM 28 luglio 2005 (I Conto Energia) e DM 19 febbraio 2007 (II Conto Energia), nei limiti del 20% del costo dell’investimento.
Pertanto, in caso di avvenuta richiesta di agevolazione fiscale per impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del III, IV e V Conto Energia, per continuare a godere delle tariffe incentivanti è necessario che il Soggetto Responsabile rinunci al beneficio fiscale.
A tal fine, è necessario manifestare la volontà di rinuncia ai benefici fiscali all’Agenzia delle Entrate entro dodici mesi successivi alla pubblicazione della news del GSE, dando evidenza anche al GSE dell’avvenuta richiesta e quindi dell’effettiva rinuncia.
Per maggiori dettagli sulle motivazioni della posizione assunta dal GSE, si rimanda al testo della news: News GSE 22 novembre 2017
Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e per eventuale supporto tecnico-legale in contenziosi.