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Modello unico FV

pubblicata il 21 dicembre 2015
Modello unico FV

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 maggio 2015 (G.U. n. 121 del 27/5/2015), ha introdotto dal 24/11/2015 l’iter semplificato (c.d. Modello Unico) per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di nuovi impianti fotovoltaici per i quali sia richiesto contestualmente l’accesso al regime dello Scambio sul Posto.

Possono sfruttare l’iter semplificato gli impianti fotovoltaici che rispettano le seguenti condizioni:

a) sono realizzati presso utenti già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;

b) hanno potenza nominale non superiore a 20 kW e potenza in immissione non superiore a quella già disponibile in prelievo;

c) viene richiesto contestualmente l’accesso al regime dello Scambio sul Posto;

d) sono installati aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modificare la sagoma degli edifici stessi;

e) non sono presenti ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

L’iter semplificato prevede che i modelli unici di comunicazione di inizio e fine lavori siano caricati esclusivamente sul portale telematico del gestore di rete elettrica a cui l’impianto fotovoltaico deve essere allacciato (es. Enel Distribuzione Spa).

Il gestore di rete, una volta verificato il rispetto delle condizioni necessarie, procede a effettuare tutte le comunicazioni necessarie a Comune, Terna a e GSE, inviandone copia al produttore.

In pratica:

- con il caricamento della comunicazione di inizio lavori sul portale del gestore di rete, viene anche espletata l’autorizzazione comunale all’installazione (il gestore di rete invia copia del modello al Comune tramite PEC);

- con il caricamento della comunicazione di fine lavori, il produttore sottoscrive il regolamento di esercizio con il gestore di rete ed il contratto di scambio sul posto con il GSE.

Da notare che per l'autorizzazione degli impianti soggetti all’iter semplificato non è prevista l'acquisizione di nessun altro atto amministrativo di assenso. Non è prevista neanche l'autorizzazione paesaggistica, ad esclusione degli impianti installati sugli edifici di notevole interesse pubblico (ville, giardini, parchi, complessi di cose immobili) vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1 lett. b) e c), del DLgs 42/2004.

L’iter semplificato può essere adottato solo se il gestore di rete aggiorna il proprio portale (nel caso di Enel Distribuzione a partire dal 1 Gennaio 2016). In caso contrario, occorrerà seguire l’iter autorizzativo e di allacciamento alla rete preesistente.