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Pubblicato lo "Spalma incentivi" definitivo

pubblicata il 27 agosto 2014
Pubblicato lo "Spalma incentivi" definitivo
Segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20/08/2014 è stata pubblicata la Legge n. 116 di conversione del Decreto Legge 24/6/2014 n. 91, contenente le norme "Spalma Incentivi" per gli impianti fotovoltaici sopra i 200 kW.

Di seguito le principali novità introdotte:

1. Dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici (GSE) non eroga più le tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici (di qualsiasi potenza) sulla base della produzione effettiva mensile, bensì con rate mensili costanti calcolate sul 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, effettuando il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Da gennaio 2015, gli incentivi per l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW saranno rimodulati secondo tre alternative a scelta dell'operatore:
a) gli incentivi sono erogati per un periodo complessivo maggiorato di 24 anni (anziché 20 anni), decorrente dall'entrata in esercizio del singolo impianto, ridotti di una percentuale stabilita in base al periodo residuo di incentivazione (dal 25% in caso di 12 anni residui al 17% in caso di più di 19 anni residui);
b) gli incentivi sono erogati per 20 anni, rimodulati secondo le modalità che dovranno essere definite da un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (che dovrà essere emesso entro il 1° ottobre 2014), con
un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura;
c)
gli incentivi sono erogati per 20 anni, ridotti, per il periodo residuo di incentivazione, di una percentuale proporzionale alla potenza dell’impianto:
- 6% per gli impianti da 200 kW a 500 kW;
- 7% per gli impianti oltre 500 kW fino a 900 kW;
- 8% per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 kW.
Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del quinto Conto Energia, le riduzioni si applicano alla sola componente incentivante.
I soggetti responsabili degli impianti devono comunicare la propria scelta al GSE
entro il 30 novembre 2014. In caso di mancata comunicazione, il GSE applicherà automaticamente la terza opzione.
E' evidente che la scelta dell'alternativa da comunicare al GSE potrà essere effettuata solo a seguito della pubblicazione del nuovo decreto MISE previsto dalla legge, citato al punto b).

3. Entro il 18/11/2014 (90 gg  dalla data di entrata in vigore della legge, 20/8/2014), l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) deve provvedere alla revisione della disciplina dello scambio sul posto, con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2015.
In seguito a tale revisione, potranno accedere allo scambio sul posto gli impianti a fonti rinnovabili di potenza fino a 500 kW (maggiore degli attuali 200 kW) che entrano in esercizio dal 1° gennaio 2015.

4. Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo per l'emissione delle tariffe incentivanti sono a carico dei proprietari degli impianti, ad esclusione di quelli destinati all'autoconsumo di potenza inferiore a 3 kW.

5. Dal 1° gennaio 2015, nei sistemi efficienti di utenza dovrà essere pagata una quota parte di oneri generali di sistema anche sull'energia elettrica prodotta e consumata, pari al 5% degli importi unitari relativi alla parte variabile degli oneri dovuti per l'energia prelevata dalla rete. Sono esclusi dal pagamento dei suddetti oneri gli impianti a fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW.

Per le ulteriori novità introdotte dalla legge, relative ad esempio ai finanziamenti bancari nel caso di riduzione/rimodulazione degli incentivi ed alle procedure autorizzative degli impianti da fonte rinnovabile, si rimanda al testo della legge.